LA PATENTE

Ottenere la patente-Il foglio rosa-Limiti per neopatentati-La patente a punti ecc..

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  1. *Sunshine*
     
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    OTTENERE LA PATENTE:



    CATEGORIA A
    Per conseguire la patente della sottocategoria A1 occorre aver compiuto il 16° anno di età, il 18° per la patente della categoria A, e presentare domanda su apposito modulo TT 2112 all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, corredata da questi documenti.

    Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto;
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 15 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Due attestazioni di versamento postale sul c/c n. 4028 di 14,62 euro cadauno. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
    Due fotocopie di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
    Due fotocopie di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità, del tutore o di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso in cui il richiedente sia minorenne.
    Fotocopia della carta di soggiorno, per chi ha la cittadinanza straniera.
    Due fotocopie del codice fiscale effettuate dall'originale.
    Due fotocopie della patente di guida o del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori eventualmente posseduta.
    Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato e fotocopia del medesimo certificato.
    All'atto della prenotazione dell'esame di guida occorre presentare la seguente documentazione: Fotocopia della carta di circolazione del motociclo (in regola con la revisione) con cui s'intende sostenere l'esame.
    Fotocopia del certificato di assicurazione del motociclo con cui s'intende sostenere l'esame.
    Delega all'uso del motociclo con cui s'intende sostenere l'esame, se il richiedente non risulta essere il proprietario.
    CATEGORIA B
    Per conseguire la patente della categoria B bisogna aver compiuto il 18° anno di età e presentare domanda (su apposito modulo TT 2112) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici a quelli richiesti per la patente A.
    CATEGORIA C
    Per conseguire la patente della categoria C bisogna aver compiuto il 18° anno di età, presentare domanda (su apposito modulo TT 2112) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici a quelli richiesti per la patente A. Il certificato medico deve riportare i risultati della prova relativa ai tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi.
    CATEGORIA D
    Per conseguire la patente della categoria D occorre aver compiuto il 21° anno di età, presentare domanda (su apposito modulo TT 2112) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, corredata dai documenti identici a quelli richiesti per la patente A. Il certificato medico deve riportare i risultati della prova relativa ai tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi.
    CATEGORIA E
    Per ottenere l'estensione alla categoria E si segua la stessa procedura indicata per le categorie B, C, D.


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    IL FOGLIO ROSA



    Agognato da tanti adolescenti, rappresenta il primo passo verso la patente e la mobilità autonoma.Viene rilasciato dopo aver presentato domanda per sostenere l'esame per la patente ed è valido sei mesi. Consente di esercitarsi sui veicoli appartenenti alla categoria per la quale è stato richiesto l'esame, purché al fianco si trovi, in qualità di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni (60 anni se il veicolo utilizzato non è munito di doppi comandi per il freno e la frizione), munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni ovvero di categoria superiore.

    Dopo 1 mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (foglio rosa) ed entro i 6 mesi di validità della stessa si può sostenere l'esame, diviso in prova cognitiva e prova pratica. Nel periodo di validità si può ripetere una delle due prove d'esame una sola volta.

    Chi guida senza autorizzazione ma con una persona a fianco con i requisiti validi da istruttore è soggetto a sanzione amministrativa. Alla stessa sanzione è soggetto l'istruttore. Chi, autorizzato all'esercitazione, guida senza avere a fianco persona in funzione di istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa e al fermo del veicolo per 3 mesi. Le esercitazioni su motocicli sui quali non possa prendere posto un'altra persona in funzione di istruttore oltre al conducente sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa.

    Gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno a fondo bianco retroriflettente con la lettera P maiuscola in nero. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa.


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    LIMITI PER NEOPATENTATI



    Meglio procedere con cautela e imparare a piccoli passi. Per i freschi da patente la legge impone un guinzaglio.

    CATEGORIA A
    Per 2 anni dal conseguimento della patente A, non è consentito guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW (34 CV) o con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg (0,22 CV/kg). Tale limite non si applica ai conducenti che hanno almeno 21 anni d'età e hanno sostenuto l'esame di guida con un motociclo di almeno 35 kW (48 CV).

    CATEGORIA B
    Per 3 anni dalla data di conseguimento della patente B, non è consentito superare la velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Il superamento dei limiti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa e la sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

    Attenzione a una importante novità. Per 1 anno dal conseguimento della patente B (ottenuta a partire dal 1° luglio 2008) non è consentito guidare autoveicoli con un rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 50 kW per ogni tonnellata di peso. Il superamento della potenza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa e la sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Tuttavia, al Parlamento è in discussione un disegno di legge che potrebbe spostare in avanti il "limite di potenza".


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    PATENTE A PUNTI



    Un concorso a premi per automobilisti disciplinati in cui ogni due anni si guadagnano due punti ma in cui è molto facile perderne.

    A ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio iniziale diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un'apposita tabella del Codice della strada. Si possono perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

    Per i neopatentati, nei primi tre anni i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente, possono essere tolti al massimo 15 punti. Se, però, tra le infrazioni ce n'è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, vengono sottratti tutti i punti previsti, senza alcuna limitazione. In ogni caso, le decurtazioni possono produrre al massimo l'azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.

    I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. Infatti, l'organo delle Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.) che accerta la violazione, consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

    Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell'azienda, che entro 60 giorni deve comunicare all'organo accertatore i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa di 250 euro, ma non perde i punti della patente.

    In caso di perdita di tutti i punti occorre rifare gli esami; infatti, quando il punteggio è esaurito, scatta l'obbligo di revisione della patente di guida. Il ministero dei Trasporti invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti, la patente è sospesa a tempo indeterminato; avviene invece la revoca se gli esami non vengono superati. Dopo aver superato l'esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

    Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare punti è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Questi corsi consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B e 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale. Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato, è possibile ripristinare il punteggio iniziale se per due anni dall'ultima infrazione non si commettono violazioni che fanno perdere punti.

    Ai conducenti che hanno mantenuto intatto il proprio punteggio viene automaticamente attribuito un "bonus" di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

    Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848.782.782, attivo 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.

    Ecco quando e quanto si rischia di perdere:
    10 punti
    Eccesso di velocità superiore ai 40 km/h
    Guida in stato di ebbrezza
    Circolazione contromano in caso di curve o in condizioni di scarsa visibilità
    Omissione di soccorso dopo un incidente con danni alle persone
    Omissione di soccorso dopo un incidente se i danni rendono obbligatoria la revisione dell'auto
    Circolazione sulle corsie di emergenza nei casi non consentiti
    Gare di velocità decise di comune accordo
    Inversione di marcia in autostrada
    Retromarcia in autostrada
    Violazione dei posti di blocco
    Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
    Violazione delle norme per il trasporto di merci pericolose
    Rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico
    Mancato uso o uso non regolare del cronotachigrafo
    8 punti
    Mancato rispetto della distanza di sicurezza con conseguente incidente con lesioni gravi a persone
    Mancato rispetto delle disposizioni sull'incrocio con conseguente incidente con lesioni gravi a persone
    Inversione di marcia in prossimità di curve, di incroci o di dossi
    6 punti
    Passaggio con semaforo rosso o mentre il vigile stia dando la precedenza ad altri flussi di traffico
    Mancato rispetto del passaggio a livello
    Mancato rispetto del segnale di Stop
    5 punti
    Mancato uso delle cinture di sicurezza
    Mancato uso dei seggiolini di sicurezza per bambini
    Alterazione del funzionamento delle cinture di sicurezza
    Comportamento irregolare nelle strettoie
    Sorpasso a destra di tram e filobus in prossimità di una fermata
    Sorpassi pericolosi
    Mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza
    Mancato uso del casco regolarmente allacciato
    Mancato rispetto dell'obbligo di precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali
    Mancato rispetto dell'obbligo di precedenza nell'attraversare la strada ai disabili
    Uso del telefonino senza viva voce durante la guida
    Mancato uso delle lenti correttive ove prescritto
    Violazione dell'obbligo di moderare la velocità in caso di curve, incroci e visibilità limitata
    Eccesso di velocità compreso di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h
    4 punti
    Occupazione della corsia centrale o di sinistra nel caso di corsia libera a destra
    Omissione di soccorso nel caso di incidente provocato da chi guida, con danni solo alle cose
    Guida contromano
    Circolazione in autostrada con veicoli non ammessi
    3 punti
    Mancato rispetto della distanza di sicurezza
    Trasporto di carichi senza le dovute attenzioni
    Uso improprio degli abbaglianti
    Violazione delle regole di sorpasso dei tram
    Mancato accertamento delle condizioni per fare un sorpasso
    2 punti
    Sorpasso a destra
    Inosservanza della segnaletica stradale a eccezione di quella di sosta e di fermata
    Uso improprio delle "frecce"
    Cambi di corsia irregolari o svolte non segnalate
    Mancata esposizione del triangolo nel caso di avaria
    Trasporto di persone in soprannumero
    Intralcio irregolare della strada nel caso di incidente
    Mancato rispetto dei periodi di pausa per gli autotrasportatori
    Traino di veicoli in autostrada
    Inosservanza del divieto di sosta in corsie e carreggiate riservate ai mezzi pubblici
    Inosservanza del divieto di sosta nei posteggi per disabili e in corrispondenza di scivoli a loro dedicati
    Violazione dell'obbligo a cedere il passo a veicoli con sirena o lampeggianti accesi
    Violazione del divieto di seguire veicoli con sirena o lampeggianti accesi avvantaggiandosi nella marcia
    1 punto
    Inosservanza delle norme sull'uso dei fari
    Mancanza o irregolarità dei documenti
    Trasporto irregolare di cose su veicoli e rimorchi
    Inosservanza delle disposizioni sul trasporto di persone o cose sui veicoli a due ruote

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    LA PATENTE PER LA MOTO




    A seconda dell'anno in cui la patente è stata conseguita, della categoria e dell'anno di nascita si può avere accesso o meno a differenti tipologie di due ruote.

    La patente A e B, come le categorie superiori, danno diritto a guidare un ciclomotore e alcuni motocicli. Il problema è: quale due ruote? A seconda dell'età del patentato, del tipo di patente e dal periodo di conseguimento della patente stessa, il documento rosa consente la guida di due ruote differenti.


    Patente A1 Conseguita fino al 30/09/1999, prima dei 18 anni, abilita alla guida di motocicli fino a 125 cm3 e con potenza massima di 11 kW (15 CV) e senza passeggero. Compiuti i 18 anni si possono guidare motocicli di qualsiasi cilindrata, ma con potenza massima fino a 25 kW (34 CV), con possibilità di trasportare un passeggero. Dopo due anni non ci sono più limiti di potenza.
    Conseguita dopo il 30/09/1999, prima dei 18 anni, abilita alla guida di motocicli fino a 125 cm3 e con potenza massima di 11 kW (15 CV), compiuti 18 anni è possibile trasportare un passeggero, ma permane il limite della cilindrata e della potenza.

    Patente A Conseguita prima dell'1/1/1986, permette di guidare qualsiasi tipo di moto, anche nei Paese dell'Ue.
    Conseguita tra l'1/1/86 e il 25/4/1988, permette di guidare qualsiasi tipo di moto, ma solo in Italia.
    Conseguita tra il 26/4/88 e il 30/9/1993, permette di guidare qualsiasi tipo di moto, anche nei Paese dell'U.E.
    Conseguita dopo il 30/09/1993.
    a) Dà diritto, nei primi due anni dal conseguimento, alla guida di motocicli di potenza inferiore o uguale a 25 kW (34 CV) o con rapporto potenza/peso inferiore o uguale a 0,16 kW/kg (0,22 CV/kg). Poi, trascorsi due anni, è possibile condurre tutti i tipi di motocicli.
    b)Dà diritto alla guida di tutti i motocicli, se si hanno almeno 21 anni d'età e la prova pratica è stata svolta con un motociclo di almeno 35 kW (47 CV).

    Patente B Conseguita prima dell'1/1/1986, permette di guidare qualsiasi tipo di moto, anche nei Paese dell'Ue.
    Conseguita tra l'1/1/86 e il 25/4/88, permette di guidare qualsiasi tipo di moto, ma solo in Italia.
    Conseguita dopo il 25/4/88, permette di guidare motocicli fino a 125 cm3 e con potenza non superiore a 11 kW (15 CV), ma solo in Italia.


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    COME OTTENERE UN DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

    A partire dal 13/04/2001, il duplicato delle patenti di guida per smarrimento, sottrazione o distruzione viene effettuato direttamente dalle autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia). Il titolare della patente si deve recare a rendere denuncia ai Carabinieri/Polizia e portare con sé soltanto due fotografie (recenti e uguali, non digitali e a capo scoperto) e un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) che non sia scaduto. Se la patente non è scaduta di validità, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, valido fino al ricevimento della nuova patente, che verrà recapitata, nel giro di 90 giorni, direttamente a casa, pagando al postino all'atto della consegna circa 16 euro.

    Tuttavia, non tutte le patenti possono essere duplicate in modo così semplificato, ma solo quelle già meccanizzate (circa il 90% di quelle finora rilasciate). Per sapere se una patente risulta già meccanizzata è sufficiente chiamare il ministero dei Trasporti, al numero verde 800.23.23.23 o chiederlo direttamente ai Carabinieri/Polizia, all'atto della denuncia.

    Se la patente non è meccanizzata (cioè non risulta ancora censita nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida), la documentazione per il duplicato va presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile, allegando i seguenti documenti.
    Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscrivere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Denuncia di smarrimento e permesso provvisorio di circolazione, entrambi in originale, rilasciati dai Carabinieri o dalla Polizia.
    Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
    Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, Comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
    Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
    Se la patente è scaduta, l'interessato deve produrre un certificato medico in bollo da 14,62 euro, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato; tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso di validità. Tuttavia, presentando il certificato medico, la patente inizierà "ex novo" il suo periodo di validità (10, 5 o 3 anni, a seconda dell'età del titolare).
    Qualora non si produca il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto timbrata dal medico, alla domanda di duplicato bisogna allegare una fotografia autenticata. L'autentica della foto può essere richiesta dall'interessato direttamente allo sportello della Motorizzazione civile, all'atto della presentazione della pratica, oppure presso un notaio o al Comune.
    Attenzione: dal momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione, a cura dei Carabinieri/Polizia, la patente indicata nella denuncia non è più valida: se il titolare ne rientra in possesso (ritrovandola), deve distruggerla.

    Come convertire la patente di guida militare in patente civile
    Per ottenere la conversione della patente di guida militare in patente civile occorre presentare domanda su apposito stampato (mod. TT 2112) in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile, corredata dai seguenti documenti.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di 29,24 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
    Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
    Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato.
    Due fotografie di cui una autenticata (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto. L'autentica della foto può essere richiesta dall'interessato direttamente allo sportello della Motorizzazione, all'atto della presentazione della pratica, oppure presso un notaio o al Comune.
    Eventuale patente civile in originale (se posseduta).

    Se il richiedente sta ancora espletando il servizio militare, la domanda dovrà contenere, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti:
    dichiarazione di servizio del Corpo di appartenenza;
    copia autenticata della patente militare e originale in visione.

    Se il richiedente risulta congedato occorre: fotocopia del foglio di congedo illimitato e originale in visione;
    allegato rilasciato dal Corpo di appartenenza, denominato "N", relativo ai veicoli militari condotti.
    Nota: la richiesta di conversione deve essere presentata entro un anno dal congedo.


    Come convertire una patente rilasciata da uno Stato estero
    I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da più di un anno. Dopo un anno di residenza, per le patenti rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea con cui però l'Italia ha accordi di reciprocità, è possibile richiedere la conversione in patente italiana. Per le patenti rilasciate da Stati dell'Unione europea, è possibile richiedere la conversione oppure il riconoscimento di validità. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera. Il riconoscimento consiste, invece, nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera. Ecco i documenti occorrenti per la conversione.
    Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscrivere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di 29,24 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
    Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
    Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato.
    Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
    Fotocopia della carta di soggiorno.
    Fotocopia patente estera e originale da consegnare appena è pronta la patente italiana.
    Documenti occorrenti per il rilascio del tagliando (bollino) di riconoscimento.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. Il modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di 14,62 euro. Il modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
    Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
    Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
    Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato.
    Fotocopia della Carta di soggiorno.
    Fotocopia patente estera e originale in visione.

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    REVISIONE DELLA PATENTE

    Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dal Prefetto: il titolare della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o in caso di azzeramento dell'intero punteggio attribuito alla patente. L'esito degli esami medici è comunicato agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami è soggetto a sanzione amministrativa e al ritiro della patente a tempo indeterminato.


    Sospensione della patente

    La patente è sospesa a tempo determinato per violazioni particolarmente gravi delle norme del Codice della strada. L'organo di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il provvedimento sul verbale di contestazione e rilascia un permesso provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare il veicolo.

    Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove è avvenuta la violazione emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo di sospensione, che decorre dal giorno del ritiro. Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni senza emettere l'ordinanza, il titolare della patente può chiedere la restituzione. Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al Giudice di pace del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento del Prefetto.

    Chi guida durante il periodo di sospensione della patente è soggetto ad una sanzione amministrativa e alla revoca della patente. La patente è riconsegnata al titolare, su istanza in carta semplice, alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già notificata, dell'ordinanza di sospensione.


    Revoca della patente
    La patente è revocata dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, dal Prefetto e dall'autorità giudiziaria, quando:
    1) il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti psico-fisici;
    2) il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione;
    3) il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente italiana con una di uno Stato estero;
    4) il titolare non è più in possesso dei requisiti morali; è socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per commettere reati;
    5) il titolare guidi durante il periodo di sospensione della patente.
    Se la patente viene revocata, bisogna rivolgersi alla Motorizzazione civile per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.

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    Norme di Comportamento

    PRESTARE SOCCORSO

    Gli obblighi di legge

    In caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, il conducente ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona: lo stabilisce il Codice della strada, all'articolo 189.

    L'articolo 593 del Codice penale, invece, si rivolge indistintamente a tutti i cittadini, dunque anche a chi non ha causato l'incidente, e prevede: "Chiunque (…) trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità (…) è punito con la reclusione fino a tre mesi. Se da siffatta condotta del colpevole deriva la morte, la pena è raddoppiata".

    E ancora: in caso di incidente con danno alle sole cose, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 259 euro. Chi, invece, in caso di incidente con danno alle persone, non rispetta l'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la sospensione della patente da 1 a 3 anni.

    Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto (articolo 381 del Codice di procedura penale), a meno che nelle 24 ore successive al fattaccio si metta a disposizione della Polizia giudiziaria. A costui verrà contestato anche il reato di omissione di soccorso (articolo 189 comma 7 del Codice della strada) per non aver prestato assistenza alle persone ferite.

    Chi, poi, non ottempera all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (omissione di soccorso) è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni. è possibile il concorso tra le due ipotesi di reato (fuga e omissione di soccorso). Inoltre, è disposta la confisca di un ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (ariticolo 213 comma 2-sexies del Codice della strada).

    Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia giudiziaria - qualora dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose - non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

    Come spostare il ferito
    Dovrebbe essere sufficiente il buon senso a invitarci a pestare il primo soccorso in caso di incidente, ma è necessario seguire alcune regole per evitare di arrecare danno al malcapitato.

    Il primo soccorso che si può prestare a un ferito consiste nel chiamare il 118 per richiedere l'intervento di personale specializzato al più presto possibile: infatti, è meglio che il ferito sia spostato da un medico poiché ogni manovra sull'infortunato eseguita in maniera non corretta ne può peggiorare le condizioni. Il ferito si sposta soltanto se la sua vita è minacciata da un pericolo che non può essere allontanato. In tal caso è meglio muoversi con cautela e seguendo i consigli di MotorBox.

    Per estrarre il ferito dall'auto è necessario: far passare un avambraccio sotto l'ascella del ferito, afferrargli il mento e bloccargli la testa contro la propria spalla
    passare l'altro avambraccio sotto l'altra ascella e afferrare il polso del ferito appoggiandolo sull'addome
    adagiare la testa del ferito contro la propria spalla e cercare di sostenerlo saldamente
    retrocedere tenendo ben ferma la testa del ferito.


    Per spostare il ferito si possono adottare differenti tecniche.
    a) Seggiolino a due mani: in due, uno di fronte all'altro ci si abbassa ai lati del ferito, si passa un braccio intorno alla sua schiena e l'altra sotto le cosce, afferrandosi l'un l'altro saldamente i polsi e alzandosi tenendo il ferito.
    b) Trasporto a braccia: ci si abbassa a fianco del ferito, gli si passa un braccio sotto le cosce e l'altro intorno alla schiena e lo si solleva con cautela.
    c) Trasporto sul dorso, da evitare se si sospetta una frattura: ci si abbassa rivolgendo la schiena al ferito che mette le sue braccia intorno al collo del soccorritore. Si prendono le braccia e le si tengono strette e si prendono le cosce del ferito, come a cavalluccio.

    Le Emorragie
    Le emorragie più gravi sono quelle relative alla lesione di una vena o di una arteria. In caso di grave emorragia, soprattutto se arteriosa, la vita del ferito è nelle mani del primo soccorritore che deve procedere senza esitare: nei casi più gravi la situazione può diventare irreparabile in pochi minuti.

    Come Rimediare
    A chiamare soccorsi qualificati si procederà poi, dopo aver tamponato l'emorragia. Aspettando l'arrivo del soccorso qualificato, in caso di gravi emorragie è necessario:
    Sdraiare il ferito
    Sollevare l'arto infortunato
    Applicare una fasciatura compressiva o procedere con la compressione digitale a distanza
    Porre l'infortunato in posizione antishock (supino con le gambe sollevate) e tranquillizzarlo.

    La Fasciatura Compressiva
    Si prenda una benda, o qualsiasi oggetto possa somigliare, come la cravatta o la cintura, la si passi una volta sulla ferita e si ponga sul punto da cui esce il sangue un tampone (vanno bene anche un'altra garza ripiegata o un pacchetto di fazzoletti di carta). Si continui la fasciatura, tenendo la benda ben tesa, in modo che il tampone eserciti una compressione sulla emorragia e si tiri finché il sangue non esce più. Se il sanguinamento continua, la fasciatura non va sciolta, ma continuata con un nuovo tampone.

    La Compressione Digitale a Distanza
    Le più gravi emorragie arteriose, quelle al collo, all'inguine o alla coscia, non possono essere bloccate da una compressione sul punto di sanguinamento. In questo caso la compressione verrà effettuata lontano dal punto di sanguinamento, schiacciando l'arteria con le mani. Ecco alcuni punti di compressione:
    Arteria succlavia: per emorragie della spalla si comprime con la punta delle dita dietro alla clavicola, spingendo l'arteria succlavia in basso sulla prima costola.
    Arteria ascellare: per emorragie dalla spalla al gomito si comprime con i due pollici paralleli al centro dell'ascella abbracciando con le altre dita incrociate la spalla.
    Arteria omerale: se l'emorragia è dal gomito, si solleva il più possibile il braccio dell'infortunato e si comprime con le dita sulla faccia interna del braccio, a metà altezza sotto al bicipite, l'arteria omerale sull'omero. Se l'emorragia è dell'avambraccio o della mano si comprime con i due pollici tenuti paralleli nella piega del gomito mentre con le altre dita incrociate si abbraccia il gomito stesso.
    Arteria femorale: per emorragie della coscia si preme con tutto il peso del corpo, con il pugno chiuso e il braccio teso nella piega inguinale, mantenendo le dita parallele alla piega e il braccio teso in direzione del bacino non perpendicolarmente al terreno.
    Arteria poplitea: per emorragie dal ginocchio alla caviglia e del piede si preme con i pollici paralleli all'interno della piega del ginocchio stringendo con le altre dita incrociate il ginocchio stesso.
    La compressione digitale a distanza va mantenuta fino all'arrivo del personale specializzato.

    Il Laccio Emostatico
    Consente l'arresto totale della circolazione sanguigna dell'arto a cui viene applicato, ma la totale assenza di irrorazione sanguigna ai tessuti comporta l'accumulo di scorie e sostanze tossiche pericolose se entrano in circolo. Alla mancata irrorazione può seguire la necrosi (morte) dei tessuti e, quando si allenta il laccio, l'infortunato può avere uno shock.
    Quindi si ricorre al laccio solo ed esclusivamente se tutti gli altri tentativi meno cruenti falliscono. E' consentito l'uso del laccio emostatico soltanto in caso di amputazione e schiacciamento (l'arto è già perso) o di gravi e inarrestabili emorragie arteriose. Come laccio si possono usare cinture, cravatte, stracci arrotolati, ma non si devono mai usare materiali taglienti come spaghi, fili, stringhe. Il laccio va posto solamente a quelle parti dell'arto in cui si trova un solo osso come nel braccio a livello dell'omero e nella coscia a livello del femore, poiché l'arteria può scorrere tra due ossa. Si pone sempre alla base dell'arto e una volta messo non va mai tolto poiché si può verificare un'emorragia molto più intensa di prima e lo shock per l'immissione nel sistema circolatorio delle sostanze tossiche trattenute sotto il laccio. Se il ferito non riesce a raggiungere l'ospedale entro 15 minuti il laccio va comunque allentato per cercare di evitare la necrosi dei tessuti non irrorati: dopo aver messo l'infortunato in posizione antishock e tenendo sotto controllo polso e respiro, si deve allentare il laccio molto lentamente. Se l'emorragia riprende copiosa si deve stringere immediatamente il laccio. Se l'emorragia riprende scarsa si tiene il laccio allentato per 3-4 minuti al massimo e poi lo si stringe. Se l'emorragia non riprende si può lasciare il laccio allentato ma non va mai tolto.

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